La Commissione di Appello Federale, V° l’art.81 del Reg. di Giustizia accoglie l’appello proposto dalla societa’ Rugby Mirano 1957 asd ; annulla la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 27/11/07 che confermava il provvedimento con il quale la soc. Rugby Mirano veniva dichiarata perdente con il risultato di 0/20 a favore della societa’ Ruggers Tarvisium con la penalizzazione di 4 punti in classifica, con la multa di € 100,00 e per l’effetto omologa la gara disputata il 04/11/07 con il risultato acquisito sul campo di gioco di 31 a 7 a favore del Mirano Rugby 1957; dispone l’aggiornamento della classifica del gir.3 del campionato di serie B e la restituzione del contributo funzionale.
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