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[RUGBYLIST] Reclamo Petrarca

Angelo Volpe a fast volpe_angelo a fastwebnet.it
Gio 26 Giu 2008 14:02:04 CEST


Grazie dell'informazione. Non me ne ero più occupato perchè era chiaro che si trattava di una sentenza già scritta a difesa dell'apparato che non può ammettere di sbagliare.

E così sono tutti contenti... Evviva. Nessuna responsabilità è riconosciuta e attribuita, ...il TMO è stato tecnicamente allestito e organizzato perfettamente, ...l'arbitro ha deciso in modo inappellabile sia pure su indicazioni di un TMO che ha visto lucciole per lanterne, tutto si è svolto in modo ineccepibile (nel senso che di fatto è vietato eccepire). Che il buon senso e le immagini video (quelle giuste) ci dicano che si tratta invece di una grande ingiustizia è un fatto secondario e tutto sommato di minore importanza. Ma a chi interessa tutto questo?

Complimenti a tutti.

angelo

  ----- Original Message ----- 
  From: gaetano.palmiotto a fastwebnet.it 
  To: rugbylist a rugbylist.it 
  Sent: Thursday, June 26, 2008 1:08 PM
  Subject: [RUGBYLIST] Reclamo Petrarca


  Nessuno ha citato - salvo mie sviste - il fatto che il reclamo del Petrarca è stato respinto in seconda istanza dal GS.
  La conclusione, come era facilmente prevedibile, è stata la seguente (estraggo dal disposto del GS)

  "Sulla base di queste immagini la reclamante stessa conclude la sua richiesta affermando come sopra già esplicitato: “si
  tratta pertanto di un errore del TMO, che ha determinato l’esito dell’incontro in modo del tutto ingiusto e che impone, ad
  avviso della opponente, l’esigenza di annullare l’omologazione dell’incontro e disporne la ripetizione, in via subordinata,
  quanto meno dal momento della segnatura non assegnata.
  In definitiva è la ricorrente medesima che qualifica l’accaduto come un errore del TMO.
  Orbene, il TMO è semplicemente un ausiliario dell’arbitro per cui il suo operato si trasfonde nella risoluzione che va ad
  assumere il direttore di gara, unico abilitato a prendere la decisione finale; pertanto, in ipotesi, è come se l’arbitro stesso
  avesse accordato una meta inesistente o al contrario negato una meta valida. Questa fattispecie “complessa”, che si
  sostanzia nella eventuale cooperazione di più persone: segnalinee – tmo – arbitro, porta comunque alla conclusione
  sillogistica che tutte le loro “prese di posizione” rientrano nel concetto di: “valutazioni tecniche” come tali insindacabili da
  parte del GS a mente del disposto dell’articolo 72 n. 2 punto III lettera c) Reg.di Giustizia."


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