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I: [RUGBYLIST] Montauriol (Rovigo) squalificato cinque mesi
Salvatore Messina
totorugby a yahoo.it
Sab 28 Apr 2012 07:07:48 CEST
Appunto:
"La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento in applicazione dell’art. 90 punti 3 e 4 del
PEACE & LOVE & PLAY RUGBY
Salvatore Messina
----- Messaggio inoltrato -----
Da: Guido Chimienti <tequila2 a hotmail.com>
A: rugbylist rugbylist <rugbylist a rugbylist.it>
Inviato: Giovedì 26 Aprile 2012 22:00
Oggetto: [RUGBYLIST] Montauriol (Rovigo) squalificato cinque mesi
Squadre e aziende di rugby in Italia - http://www.coobiz.it/it/aziende/trova/1?q=rugby
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Comunicato stampa FIR + testo completo... ma le squalifiche non si "sospendevano" durante i mesi estivi?
e poi, del comunicato completo, a me fa impazzire questo passaggio
Ma stiamo scherzando? e poi, perché le squalifiche nei paesi anglosassoni sono scritte in modo semplice, ed in Italia ci si fa le seghe mentali per scrivere in codesto ridicolo modo?
Saluti
ECCELLENZA, CINQUE MESI DI SQUALIFICA A MONTAURIOL (ROVIGO)
Roma – Il Giudice Sportivo della FIR, artt. 26, comma 1, lett. n), (calpestata), e comma 2, lett. a) e b), nonché 72, comma 3, in relazione all’art. 77, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, ha squalificato Jean-Francois Montauriol, giocatore della Femi-CZ Vea Rovigo, dal 26 aprile al 25 settembre 2012.
Non tragga in inganno la circostanza che il Petillo abbia proseguito la partita sin quasi al suo termine, nonostante la
gravità delle ferite inferte al suo volto, poiché è noto lo “stoicismo” del giocatore di Rugby che non abbandona mai il
campo “a cuor leggero” e sovente gli accompagnatori ed il medico debbono “imporgli” l’uscita perché, di suo, egli
proseguirebbe pur sapendo di mettere ulteriormente a repentaglio la propria salute.
Qui sotto tutto il testo del Giudice Sportivo:
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
Curva Nord - Stadio Olimpico COMUNICATO ECC/24/GS
00194 ROMA - tel.06/36857306 (Riunione del 26 Aprile 2012)
RECLAMO DEL RUGBY CLUB I CAVALIERI S.S.D. A R.L. EX ART. 72 COMMA 3 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA IN
RELAZIONE ALLA GARA RUGBY CLUB CAVALIERI PRATO – FEMI CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA DEL
31/03/2012
L’Ufficio del Giudice Sportivo ha ricevuto, in data 4/04/2012, prot.n.1218, un telegramma, in data 3 aprile 2012 ore 13.53,
inviato dal Rugby Club I Cavalieri Prato S.S.D. a r.l., in persona del Presidente Fabrizio Tonfoni, con cui, in relazione alla
gara del Campionato di Eccellenza I Cavalieri Prato – Femi Cz Rovigo Rugby del 31/03/2012, si riferiva: “ dopo avere
attentamente visionato le immagini televisive trasmesse da Toscana TV e di cui si riserva di fornire idonea
documentazione”, “propone reclamo tempestivo ai sensi dell’art. 72 n.3 del Regolamento di Giustizia in ragione dei
seguenti fatti: circa al minuto 26 del primo tempo della citata gara il giocatore n. 4 del Rovigo Jean Francois Montauriol
colpiva volontariamente al volto (stamping) il giocatore dei Cavalieri Luca Petillo che si trovava a terra a seguito di un
placcaggio susseguente ad un’azione da touche. Luca Petillo si trovava a terra fermo, in posizione non idonea ad
arrecare disturbo allo svolgimento del gioco (poiché il raggruppamento impostato dal Rovigo l’aveva già superato)
allorquando il giocatore Jean Francois Montauriol, nel mentre entrava in spinta come ultimo giocatore, calpestava a terra
(stamping) con il piede sinistro il predetto giocatore dei cavalieri colpendolo in pieno volto con i tacchetti, da sotto la
palpebra dell’occhio destro al labbro, così come evidenziano sia il referto di pronto soccorso che le fotografie che saranno
allegate (entro i termini di regolamento) unitamente al video della partita. La volontà di colpire a terra il giocatore si evince
chiaramente dall’accelerazione impressa dal giocatore J.F.Montauriol alla gamba sinistra verso terra in verticale e non in
posizione di spinta. Le conseguenze dannose si appalesano dall’atteggiamento del giocatore Petillo che si portava
immediatamente le mani al volto e trovano pieno riscontro nella allegata documentazione fotografica e medica. Detto
gesto non è stato rilevato né dall’arbitro né dai guardalinee, ma appare chiaro, nella dinamica riferita, dall’analisi delle
immagini registrate e trasmesse in differita dalla tv locale Toscana TV espressamente autorizzata dalla FIR alle riprese
televisive delle partite del campionato d’eccellenza in difetto della copertura dell’evento da parte di rai sport. Per tale
ragione, facendo applicazione del disposto di cui all’art. 77 lettera b) del Regolamento di Giustizia, si chiede che il
Giudice Sportivo irroghi le dovute sanzioni nei confronti del giocatore Jean Francois Montauriol per il gesto violento ed
estremamente pericoloso per l’incolumità del giocatore danneggiato, vista anche la immediata vicinanza all’occhio delle
lesioni riportate, compiuto dal medesimo giocatore. In fede Fabrizio Tonfoni.
La stessa società di Prato ha successivamente spedito una lettera raccomandata, sempre in data 3 aprile 2012, ricevuta
dall’Ufficio del Giudice Sportivo in data 04/04/2012, prot.n.1219, nella quale era scritto che “ad integrazione del
tempestivo reclamo presentato con telegramma in data 03/04/2012, in merito allo stamping subito dal giocatore Luca
Petillo, nella partita del 31/03/2012, Rugby Club I Cavalieri Prato vs Femi Cz Vea Rovigo Rugby, invia la seguente
documentazione:
1. DVD con le immagini relative allo stamping subito dall’atleta in oggetto;
2. Cartella clinica di Pronto Soccorso, redatto in data 31.03.2012 alle ore 18.24;
3. Copia telegramma, trasmesso presso la FIR, in data 3/4/2012, per reclamo tempestivo.”
Preliminarmente, si rileva che, mediante telegramma in data 3/4/2012 è stato presentato reclamo tempestivo, ai sensi e
per gli effetti del predetto art. 72 comma 3, nel quale è stato indicato quanto segue: vi è contenuta la chiara e precisa
segnalazione di un fatto violento, vi è riserva di indicare idonea documentazione per provare l’incidente segnalato, si
chiede, infine, al Giudice Sportivo di adottare le conseguenti sanzioni in merito.
La società reclamante ha poi fornito il giorno successivo (cioè quello del ricevimento da parte dell’Ufficio del Giudice
Sportivo) idonei mezzi di prova, costituiti dalle immagini contenute nel DVD e la cartella clinica del Pronto Soccorso.
Il presente reclamo, quindi, è stato proposto tempestivamente, entro tre giorni dalla disputa della gara interessata,
trattandosi di fatti violenti estranei all’azione di gioco non rilevati dagli ufficiali di gara.
Infatti, dalla verifica del referto dell’arbitro, sig. Marius Mitrea, risulta: il giocatore nr. 6 del R i Cavalieri, uscito per
temporanea, è rientrato al 33^ 1 T. (il numero 6 corrisponde, appunto, nell’elenco giocatori, al sig. Luca Petillo).
Dunque nessun riferimento specifico è stato riportato dal direttore di gara riguardo l’azione di cui è stato oggetto il sig.
Luca Petillo, e, quindi, l’accadimento può essere considerato come non rilevato dagli ufficiali di gara. (tale circostanza è
avvalorata dalla visione della ripresa televisiva nella quale appare chiaramente che l’arbitro, sig. Mitrea, sta seguendo
attentamente il “prosieguo” dell’azione e non si avvede di quanto sta accadendo al Petillo, ndr).
Si aggiunge, inoltre, che alla predetta comunicazione del 3/4/2012 sono stati allegati mezzi di prova sufficienti per la
valutazione del fallo subito dal cennato giocatore del Prato, senza quindi che si sia manifestata la necessità di ricorrere
ad eventuali ulteriori indagini che, soltanto in tal caso, sarebbero state richieste alla Procura Federale.
Il reclamo de quo, pertanto, è conforme a quanto previsto dall’art.72, comma 3, del Regolamento di Giustizia, in relazione
all’art. 77, comma 1, lett. b), dello stesso Regolamento, che consente la valutazione delle riprese filmate, che offrono
piena garanzia tecnica e documentale.
A tale riguardo il Giudice Sportivo non si è limitato alla visione del DVD inviato dalla reclamante ma ha chiesto d’ufficio ed
ottenuto dal Referente Pubbliche Relazioni della F.I.R il video integrale della partita che gli è stato consegnato in data
10/04/2012.
segue
segue reclamo R.C. I Cavalieri Com. ECC/24/GS Pag. 2
Dall’esame di questo DVD risulta chiaramente che il giocatore n. 4 del Rovigo sig. Jean Francois Montauriol - al 27^ circa
del primo tempo - colpisce volontariamente al volto il giocatore nr. 6 del Prato sig. Luca Petillo mentre costui, caduto a
terra qualche istante prima (di qui anche la possibilità dell’identificazione del giocatore danneggiato), era per l’appunto
supino,“caricando” violentemente il piede sinistro sul volto dello stesso con esplicita volontà di colpire.
Il Petillo, steso a terra e pressoché immobile, accusa visibilmente il colpo.
Il giocatore starà poi fuori campo sino al 33^ del primo tempo come comprovato dal referto dell’arbitro (vedi sopra) e
proseguirà la partita sino al 43° del secondo tempo quando verrà sostituito dal nr. 19.
Non tragga in inganno la circostanza che il Petillo abbia proseguito la partita sin quasi al suo termine, nonostante la
gravità delle ferite inferte al suo volto, poiché è noto lo “stoicismo” del giocatore di Rugby che non abbandona mai il
campo “a cuor leggero” e sovente gli accompagnatori ed il medico debbono “imporgli” l’uscita perché, di suo, egli
proseguirebbe pur sapendo di mettere ulteriormente a repentaglio la propria salute.
Oltre che dal referto di Pronto Soccorso, di cui si dirà meglio, è anche dalle foto contenute nel DVD della reclamante che
le ferite inferte dai tacchetti al volto del Petillo appaiono in tutta la loro evidenza e gravità.
La cartella clinica di pronto soccorso rilasciata in data 31.03.012 alle ore 18.24 dall’USL 4 di Prato, nr. di matricola
2012021715 “priorità giallo – urgenza” recita: accede in DEA per trauma facciale in regione zigomatica ds e
sottopalpebrale durante la partita di rugby; nega pdc; non disturbi del visus; non dolore rachide cervicale.
L’esame obiettivo riferisce: “vigile, orientato, mnesico, GCS15. non deficit neurologici focali. Escoriazione in sede
zigomatica ds, non dolore alla pressione dello zigomo; ferita in sede sottopalpebrale ds; non segni di altri traumatismi”.
Il giocatore è stato altresì sottoposto a visita oculistica sempre presso la stessa USL che ha riscontrato ferita lacero
palpebra inferiore suturata.
La prognosi definitiva è stata: “ gg.clin. 10 s.c.”.
Dalle immagini inoltre si ritiene di poter affermare che l’azione violenta compiuta dal tesserato Montauriol non è avvenuta
a gioco fermo, in quanto l’azione susseguente alla touche prosegue, nel contempo, tuttavia, appare evidente come la
stessa sia stata un’azione estranea al gioco, non essendo funzionalmente finalizzata a un’azione di gioco, in quanto il
pallone era distante dal punto in cui è stato effettuato lo stamping al giocatore steso a terra. Il gesto in questione, infatti,
appare compiuto senza ragione alcuna, direttamente sul volto del sig. Luca Petillo.
Sempre dalle stesse immagini risulta altresì evidente, come sopra già riferito, che il sig. Montauriol ha compiuto in modo
gratuito e volontario un gesto violento nei confronti del sig. Petillo, il quale si trovava in una posizione estremamente
vulnerabile e non poteva difendersi. Lo stamping in questione, inoltre, è stato portato al volto e avrebbe potuto causare
ben peggiori conseguenze di quelle, pur gravi, verificatesi e certificate nel referto medico prodotto.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo, visti gli artt. 26, comma 1, lett. n), (calpestata), e comma 2, lett. a) e b), nonché 72, comma 3, in
relazione all’art. 77, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie il reclamo proposto;
- infligge al tesserato giocatore sig. Jean Francois Montauriol (tess. 290860), la sanzione della squalifica di tre mesi,
inasprita di ulteriori due mesi per la presenza delle due circostanze aggravanti di cui all’art. 26, comma 2, lett. a) e b),
RdG, per un totale di complessivi 5 (CINQUE) MESI DI SQUALIFICA dal 26 Aprile 2012 al 25 Settembre 2012
compresi. La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento in applicazione dell’art. 90 punti 3 e 4 del
R.d. Giustizia e della Delibera Federale n. 66/2008 valida per tutte le stagioni sportive.
Roma, lì 26 aprile 2012.
(Avv. Michele Carlotto)
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R.d. Giustizia e della Delibera Federale n. 66/2008 valida per tutte le stagioni sportive."
Regolamento di Giustizia F.I.R.
Articolo 90
3. Per ogni anno sportivo gli Organi Federali determinano il periodo di attività agonistica rilevante ai fini dell'esecuzione delle sanzioni di squalifica dalle gare ufficiali:
4. Nell’ipotesi di interruzione, sospensione o termine della attività agonistica, l’intera sanzione o l’eventuale residuo, verrà eseguita alla ripresa dell’attività o nel successivo anno sportivo.
... legere usque ad finem semper melius est... soprattutto quando le carte sono in "latinorum" ;-)
Chiamasi cultura: quando i romani cagavano nel cesso con acqua scorrente e si lavavano sotto la doccia dopo una bella sauna gli anglosassoni aprivano la tenda della capanna e cagavano in strada. Effettivamente rimane sempre il metodo più semplice e sbrigativo evitandosi pure le seghe mentali di pulirsi il culo.
P.S. Solo 5 mesi??????????????????????? Una roba del genere sarebbe da radiazione!
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