Questo sito è dedicato alla rugbylist, un ritrovo "virtuale" dove si incontrano centinaia di appassionati di rugby.
 

[RUGBYLIST] R: Faccia tosta, disprezzo della verità o ...cosa?

Andrea Pelliccia pelliccia a libero.it
Dom 3 Lug 2011 17:14:24 CEST


Angelo, il tuo sdegno è ben comprensibile ma non sorprende granché chi, come 
me, è avvezzo alla giustizia sportiva del calcio.
Moviole, replay, prove televisive, perizie balistiche (sic!) effettuate con lo 
scopo di chiarire se lo sputo del calciatore fosse diretto al terreno di gioco 
o all'avversario.
Tempo addietro si è provato, con risultati imbarazzanti, a "esportare" il 
terzo tempo del rugby al calcio, alla ricerca di un'improbabile manifestazione 
di fair play.
I fatti recenti mostrano che la direzione presa è quella contraria: è la parte 
malata del calcio a fare da scuola al rugby.
Speriamo si tratti solo di episodi sporadici. Resteranno tali fino a quando 
saranno salutati da un coro unanime di sdegno.

Un caro saluto
Andrea Pelliccia

>Date: Sun, 3 Jul 2011 10:27:00 +0200
>From: "VolpeFast" <volpe_angelo a fastwebnet.it>
>Subject: [RUGBYLIST] Faccia tosta, disprezzo della verità o ...cosa?
>To: "list" <rugbylist a rugbylist.it>
>Message-ID: <000f01cc395a$fe0f30b0$fa2d9210$@fastwebnet.it>
>Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>
> 
>
>Devi dire che faccio molta fatica a cercare le parole (civili e non volgari)
>per qualificare e commentare quanto potete leggere nel disposto del giudice
>sportivo (lo riporto qui sotto) che alleggerisce la pena inflitta al
>giocatore Lubian del Rovigo, che al termine della finale-scudetto vinta dal
>Petrarca caricò vigliaccamente alle spalle Mercier, reo di sventolare una
>bandiera bianconera sotto la tribuna est del Battaglini. Ci sono le immagini
>televisive a supporto dei fatti e la testimonianza di del giudice di linea
>Damasco che riporta fedelmente i fatti così come si sono svolti (anche
>questo si può leggere più sotto). 
>
>Fatti oggettivi e testimonianze in base ai quali Lubian era stato
>squalificato per quattro giornate. Mentre tre giornate, a mio avviso in
>maniera iniqua, erano state inflitte a Mercier. Già in questo modo la
>giustizia sportiva della Fir non dava la giusta proporzione di colpevolezza
>tra i due protagonisti (Lubian e Mercier), separati da una sola giornata di
>punizione, ma adesso con l’accoglimento del ricorso del Rovigo, la posizione
>tra i due viene addirittura equiparata: tre giornate ad entrambi. Con la
>differenza che i fatti e le colpe parlano chiaro:  Lubian ha vigliaccamente
>aggredito a freddo Mercier alle spalle con un “placcaggio a delinquere”,
>mentre il francese ha solo sventolato una bandiera, senza compiere alcun
>altro gesto (c’è l’obiettività delle immagini tv a testimonianza).
>
> 
>
>Ma tutto questo è niente in confronto alla ignobile faccia tosta con cui i
>fatti sono stati distorti, manipolati e riferiti nella tesi difensiva. Si
>raggiungono livelli di inarrivabile comicità per il modo in cui un
>placcaggio alle spalle, a freddo,  a partita finita diventa nella versione
>rovigotta: “(Lubian) ho deciso di avvertirlo ed allontanarlo dagli spalti
>(Mercier). Nel voler compiere questo atto l’ho invece colpito con la spalla
>(oooops!) nel tentativo di allontanarlo, volendo suggerire di andare a
>festeggiare presso la tribuna della squadra ospite”…  Lubian dice anche di
>essersi rammaricato prontamente del suo gesto e di essersi scusato. Peccato
>che chi era presente abbia detto che è stato portato di forza in spogliatoio
>dai suoi stessi compagni di squadra perché stava dando di matto…. Altro che
>rammaricarsi. 
>
> 
>
>Ma come si può stravolgere la realtà fino a questo punto? E come può un
>giudice sportivo federale abboccare all’amo in questo modo? Come si può
>arrivare a scrivere in sentenza che siccome il giocatore Mercier si è
>rialzato con le sue gambe non avendo nulla di rotto la pena all’aggressore
>può essere diminuita. Cosa doveva succedere perché non gli fosse scontata la
>pena? Bisognava che Mercier rimanesse leso o azzoppato? Ma c’è un limite di
>buon senso a regolare l’attività del giudice federale o queste persone
>vivono in un mondo immaginario fuori dalla realtà?
>
>Come appassionato di rugby e sostenitore petrarchino mi sento preso per i
>fondelli, prima di tutto dal Rovigo che invece di accettare l’evidenza
>disprezza e stravolge la verità dei fatti, in secondo luogo dalla giustizia
>sportiva che dimostra che di “sportivo” abbia ben poco alla faccia
>dell’equità. 
>
> 
>
>Mi conforta il fatto che il Petrarca abbia vinto lo scudetto. Se questa
>delle difese ridicole delle malefatte dei giocatori è la dirigenza del
>Rovigo ben gli sta la sconfitta.
>
> 
>
>angelo
>
> 
>
> 
>
>FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
>
>Ufficio del Giudice Sportivo 
>
>CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
>
>Curva Nord - Stadio Olimpico COMUNICATO ECC/23/GS
>
>00194 ROMA - tel.06/36857306 (Riunione del 23 Giugno 2011)
>
> 
>
>OPPOSIZIONE MONITORIA LUBIAN EDOARDO del Rovigo Delta SRL SSD
>
>Il Giudice Sportivo, visto il ricorso in opposizione ex art. 80 e segg.,
>Regolamento di Giustizia, presentato dal Sig. Edoardo Lubian,
>
>avverso la sanzione comminata nella riunione del 31 maggio 2011, comunicato
>ECC/22/GS, allo stesso giocatore Lubian, tesserato
>
>della Rugby Rovigo Delta Srl SSD, consistente in quattro settimane di
>squalifica, per la violazione dell’art 26/1 lettera i) RdG, sanzione
>
>sospesa dal 30.05.011 e sino al giorno prima dell’inizio del campionato a
>cui il tesserato potrà partecipare ai sensi dell’art. 90 punti 3 e
>
>4 del RdG ed in applicazione della Delibera Federale n° 66/2008 valida per
>tutte le stagioni sportive, verificati i requisiti di cui all’art. 80,
>
>Regolamento di Giustizia, lo dichiara ammissibile.
>
>In tale ricorso l’opponente, pur non contestando l’addebito imputatogli,
>espone delle circostanze soggettive e oggettive che ritiene
>
>rilevanti ai fini della commisurazione della sanzione.
>
>L’opponente prosegue precisando per quali ragioni ha agito in modo
>deprecabile durante la partita Rugby Rovigo – Rugby Petrarca,
>
>affermando che “ al fischio finale della partita valevole per la finale
>scudetto del Campionato Eccellenza disputata presso la stadio
>
>Battaglini di Rovigo e che ha visto il Rugby Rovigo Delta soccombere contro
>il Petrarca il giocatore Mercier Ludovic, dopo aver raccolto
>
>una bandiera recante i colori del proprio club sotto la curva dei suoi
>tifosi, si è diretto verso la tribuna “Quaglio” che ospitava i tifosi del
>
>Rovigo, già ampiamente delusi per l’esito del match, schernendoli con grida
>e gesti irriverenti e denigranti.
>
>Ciò ha ingenerato in me un profondo dispiacere dovuto proprio a quanto
>l’avversario stesse facendo, con il suo modo d’agire ed ho
>
>deciso di avvertirlo ed allontanarlo dagli spalti. Nel voler compiere questo
>atto l’ho invece colpito con la spalla nel tentativo di
>
>allontanarlo, volendo suggerire di andare a festeggiare presso la tribuna
>della squadra ospite”.
>
>Con ciò non voglio affermare che il comportamento del sottoscritto sia da
>giustificare (poiché ci si rende conto che sarebbe impossibile
>
>farlo) ma che, almeno, gli venga riconosciuta la circostanza attenuante
>dello stato d’ira di cui all’art. 10 n.1 lettera “c” del Regolamento
>
>di Giustizia F.I.R dovuto al fatto del terzo (Ludovic Mercier) che ha
>provocato”.
>
>Il sig. Lubian, inoltre, chiede che siano comunque considerate le
>circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 10, comma 2, del
>
>Regolamento di Giustizia, consistenti nell’assenza di precedenti a suo
>carico e nel non aver arrecato alcun danno fisico al giocatore del
>
>Rugby Petrarca Sig. Ludovic Mercier verso il quale si è subito scusato.
>
>L’opponente, pertanto, pur ammettendo in sostanza la propria colpevolezza e
>responsabilità nell’accaduto per cui è stato punito, ritiene
>
>che la irrogata sanzione di 4 settimane di squalifica debba ritenersi
>eccessivamente severa per i motivi esposti e “ribadendo di essere
>
>molto dispiaciuto per l’accaduto” conclude chiedendo:
>
>“A) in via principale, ridurre la sanzione della squalifica di 4 settimane
>per l’illecito tecnico commesso, applicando alla fattispecie
>
>l’attenuante di cui all’art. 10, n.1, lett. c), del Regolamento di Giustizia
>FIR, e comunque l’attenuante generica prevista all’art. 10, n. 2,
>
>del Regolamento di Giustizia F.I.R. e per l’effetto, irrogare la sanzione
>minima prevista dalla normativa vigente.
>
>In via preliminare, il Giudice Sportivo ricorda che per costante
>giurisprudenza di questo Giudice e dei Giudici del grado ulteriore, il
>
>referto dell’arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può
>essere degradata al rango inferiore di semplice indizio. Dal referto
>
>redatto dall’arbitro sig. Stefano Pennè risulta che: mentre terminava la
>premiazione degli arbitri…omissis….a situazione normalizzata
>
>mi si è avvicinato il primo assistente arbitro sig. Carlo Damasco che mi ha
>detto di aver visto tutto e mi ha riferito quanto segue: il
>
>giocatore del Padova n. 15 Ludovic Mercier si è avvicinato alla tribuna
>occupata dai tifosi del Rovigo sventolando la bandiera del
>
>Padova, accortosi di ciò il giocatore del Rovigo n. 7 Edoardo Lubian partiva
>da qualche decina di metri di distanza e correva verso il n.
>
>15 del Padova placcandolo da dietro e buttandolo a terra…omississ”.
>
>Il G.S. osserva che l’art. 80, Reg. di Giustizia, prevede che il Giudice
>Sportivo può assumere, non in contraddittorio, le prove richieste o
>
>quelle disposte di ufficio, per un più completo accertamento dei fatti e
>comunque al fine di integrare il referto dell’arbitro o di eliminare
>
>le contraddizioni intrinseche ad esso o col rapporto del Commissario di
>campo.
>
>Tuttavia nella fattispecie non si ritiene sussistere questa necessità poiché
>il referto è chiaro ed esaustivo ed, in particolare, a favore del
>
>reclamante, vi è la conferma, per via indiretta ed induttiva, che nessun
>danno fisico ha subito il giocatore Mercier altrimenti gli Ufficiali
>
>di gara avrebbero senz’altro menzionato il fatto con la medesima accuratezza
>con la quale hanno descritto l’accaduto.
>
>Quindi la dinamica dell’accaduto si è svolta in maniera “leggermente”
>diversa da come il sig. Lubian l’ha presentata a sua difesa.
>
>Tuttavia questo GSN ritiene di poter accogliere la richiesta del ricorrente
>volta a che: “gli venga riconosciuta la circostanza attenuante
>
>dello stato d’ira di cui all’art. 10 n.1 lettera “c” del Regolamento di
>Giustizia F.I.R dovuto al fatto del terzo (Ludovic Mercier)” e della
>
>attenuante generica di cui all’art. 10, comma 2, Reg. di Giustizia, perché
>effettivamente l’azione dello “sbandierare” il proprio vessillo “in
>
>campo avverso” ossia sotto la parte della tribuna che ospitava i sostenitori
>della squadra perdente configura una vera e propria sorta di
>
>“provocazione” alla quale ha inteso reagire in maniera esagerata e colpevole
>il giocatore Lubian. Il referto in proposito è chiaro: “il sig.
>
>Mercier si è “avvicinato” alla tribuna occupata dai tifosi del
>Rovigo…”sventolando”… per cui le azioni dell’ “avvicinamento” ed il
>
>successivo “sventolamento” nel clima “delicato” del fine partita, persa dal
>Rovigo, sono state giudicate da questo GSN come un
>
>comportamento irriguardoso posto in atto gratuitamente dal sig. Mercier e
>sanzionate con tre settimane di squalifica.
>
>La presenza di tale circostanza può dunque legittimamente consentire
>l’applicazione nella fattispecie delle attenuanti richieste in favore
>
>dell’incolpato al quale pertanto può essere diminuita la sanzione della
>squalifica di una settimana.
>
>P.Q.M.
>
>Il Giudice Sportivo
>
>- visti gli artt.10/1 lettera c), l’art. 10/2, 78, 79, 80, 26/1, lettera i)
>l’art. 90 punti 3 e 4 del Regolamento di Giustizia ed in applicazione
>
>della Delibera Federale n° 66/2008 valida per tutte le stagioni sportive,
>
>- accoglie parzialmente l’opposizione, così come proposta;
>
>- riduce la sanzione di quattro settimane di squalifica inflitta al
>giocatore Edoardo Lubian, assunta nella riunione del 31 maggio 2011,
>
>comunicato ECC/22/GS, a tre settimane di squalifica peraltro sospesa dal
>30.05.011 e sino al giorno prima dell’inizio del
>
>campionato a cui il tesserato potrà partecipare ai sensi dell’art. 90 punti
>3 e 4 del RdG ed in applicazione della Delibera Federale n°
>
>66/2008 valida per tutte le stagioni sportive;
>
>- dispone la restituzione del contributo funzionale.
>
>Roma, 23 Giugno 2011
>
> 
>
>(Avv. Michele Carlotto)
>
>Il Segretario - Il Giudice Sportivo
>
>(Sig.ra Elia Grassi) -  (Avv. Michele Carlotto)
>
>-------------- parte successiva --------------
>Un allegato HTML è stato rimosso...
>URL: http://www.rugbylist.
it/pipermail/rugbylist/attachments/20110703/f849882b/attachment.html
>
>------------------------------
>
>_______________________________________________
>Rugbylist mailing list
>Rugbylist a rugbylist.it
>http://www.rugbylist.it/mailman/listinfo/rugbylist
>
>
>Fine di Digest di Rugbylist, Volume 62, Numero 2
>************************************************
>





Maggiori informazioni sulla lista Rugbylist