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R: [RUGBYLIST] l'ennesima porcheria federale
Giovanni Cardeti
gcardeti a yahoo.it
Lun 2 Ago 2010 08:25:30 CEST
Trovo la decisione scandalosa, tra l'altro fatta passare nel silenzio più assoluto.
Di botto ci siamo ritrovati nel comunicato federale n. 1 con una squadra in serie B di cui nessuno conosceva l'esistenza (per forza non esisteva) inserita nel gruppo 2.
Se è stata ripescata la seconda squadra del Colorno (e con quali titoli poi?) deve portarsi dietro 8 punti di penalità, se questa è una nuova società (e lo è perchè ha un nome diverso) non capisco perchè deve essere ammessa direttamente alla serie B.
Chissà poi perchè proprio Colorno..... (ironico).
Non ci sono aggettivi ormai, ogni regola sia formale che sostanziale viene disattesa con una indifferenza che lascia veramente schifati, almeno una volta certe cose venivano fatte ma si salvaguardava la forma, adesso neanche quella, tutto viene fatto alla luce del sole.
Giovanni.
--- Dom 1/8/10, Claudio Zamboni <claudiozamboni a hotmail.com> ha scritto:
Da: Claudio Zamboni <claudiozamboni a hotmail.com>
Oggetto: [RUGBYLIST] l'ennesima porcheria federale
A: rugbylist a rugbylist.it
Data: Domenica 1 agosto 2010, 13:18
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Ancora una volta le regole vengono ignorate da Dondescu e i suoi compari che le dovrebbero far rispettare: il Comunicato Federale n.1 S.S. 2010/2011 recita
SERIE B
Vengono ripescate le società:
ASD GRAN SASSO RUGBY, NERONIANA RUGBY ANZIO, ASD RUGBY VITERBO
Viene ammessa la società :RUGBY COLORNO SOC.COOP.S. D.
Non si capisce a che titolo sia stata "ammessa" la società Rugby Colorno, visto che stando al Regolamento Sportivo (scaricabile dal sito FIR) e in particolare dai seguenti articoli -art.3 diritto di partecipazione ai campionati e requisiti per l'iscrizione; art.30 classifiche dei campionati nazionali e delle altre manifestazioni federali avrebbero dovuto essere ripescate
le perdenti ai play-off promozione dalla serie C: Gran Sasso (una vittoria e una sconfitta, 4 punti) e Neroniana Anzio (una sconfitta e un pareggio, 2 punti) Vicenza (due sconfitte, 1 punto) e successivamente la migliore classificata tra le penultime: Viterbo
La partecipazione del Colorno alla serie B è quindi illegittima tantopiù che dal Comunicato C/4/GS si legge chiaramente che la seconda squadra del rugby Colorno, denominata RUGBY COLORNO F.C. SRL ERPR - 0190100 è stata penalizzata di 8 punti per il non assolvimento dell'obbligatorietà (Under 16 Under 14 ) e quindi NON ha titolo ad essere ripescata con la "vecchia" denominazione, né tantomeno "ammessa" (in base a quale norma poi?) con la "nuova" denominazione, palesemente ribattezzata allo scopo di aggirare questa penalizzazione, in sfregio ai regolamenti e scavalcando illegittimamente altre società che il diritto a partecipare al Campionato se lo sono meritato sul campo e rispettando le regole.
N.B.
A scanso di equivoci, non ho nulla a che fare con le società suddette: sono Milanese cresciuto rugbysticamente nel CUS Pavia con cui ho giocato per l'ultima volta nella stagione 2000/01 e il mio intervento è a titolo personale
ART. 3 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE.
Il diritto di partecipazione ai campionati si esercita attraverso domanda di iscrizione.
Il soggetto affiliato richiedente deve al momento della presentazione della domanda essere in possesso del titolo sportivo che gli consenta la partecipazione.
Il Consiglio federale può ammettere ai Campionati soggetti affiliati che non abbiano conseguito il titolo al fine di completare gironi o campionati, per l’interesse generale dell’attività agonistica.
ART. 30 CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI NAZIONALI E DELLE ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI.
Nella ipotesi che al termine del girone si debba procedere alla promozione o alla retrocessione di uno dei soggetti affiliati con ugual somma di punti di classifica, si applicheranno i criteri che seguono:
a) se i soggetti affiliati a pari punti sono due, le rispettive squadre disputeranno una gara di spareggio. Qualora sussista parità anche al termine di detto incontro, verranno disputati due tempi supplementari della durata indicata all'art. 21. Se al termine perdura la parità è dichiarato vincitrice il soggetto affiliato la cui squadra:
1) abbia segnato nella gara di spareggio il maggior numero di mete;
2) abbia segnato nella gara di spareggio il maggior numero di mete trasformate;
3) abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l’effettuazione di serie di calci piazzati così come previsto nello schema allegato
al presente Regolamento;
b) se i soggetti affiliati a pari punti sono più di due le loro squadre disputeranno, in campo neutro, una gara di spareggio in modo che ognuna di esse sia opposta, una sola volta, a tutte le altre. I punti sono assegnati come stabilito al primo comma. Se dopo la disputa di tutte le gare di spareggio sussiste ancora parità la nuova classifica sarà compilata secondo i criteri indicati al secondo comma della lettera A) e riferiti al solo girone di spareggio.
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