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R: [RUGBYLIST] Comunicato del Giudice Sposrtivo.....

Massimo Gallo gallomassimo a iol.it
Mer 4 Giu 2008 18:07:05 CEST


…e chissà che l’hanno tirata troppo sta coperta… Lorigiola fa l’avvocato non
vende noccioline e come te ne sei accorto tu me ne sono accorto anche io… il
GS dice che è inammissibile per lui e non entra nel merito, insomma dice che
è come se non fosse mai arrivato.. ma ci sono altri gradi di giudizio
compresi quelli extrasportivi… c’è il rischio che se Padova s’incaponisce va
tutto a pu…ane e lo scudetto gia’ assegnato sarà macchiato dal sospetto…
sono tre giorni che si dice che non dobbiamo assomigliare al calcio, ma alla
fine le decisioni del GS hanno molto di calcistico. E allora chiedo a
Gaetano: se è la Federazione a non avere buonsenso perché dovrebbe averlo
Padova? Siamo rugbisti mica fessi… 

 

 

Come volevasi dimostrare, si applica un regolamento che fa riferimento a
norme "manuali" mentre il ricorso in merito a decisione del TMO dovrebbe
tenere conto che l'analisi video della partita difficilmente puo' essere a
disposizione delle società nei 45 minuti successivi...almeno allo stato
attuale dell'arte...

Speriamo che questa immensa e pilatesca lavata di mani non sia la tenda che
copre l'approssiamzione con cui si sono introdotte le "tecnologie avanzate",
ma si apra una discussione in merito tra chi di dovere nella stanza dei
bottoni, la questione merita un approfondimento.

 

Ciao,

fabio

 

 

4/6/2008 - 15:57
Roma – Il Giudice Sportivo della FIR ha respinto l’istanza di non
omologazione e riprogrammazione della semifinale di ritorno del Campionato
Italiano Super 10 tra Cammi Calvisano e Carrera Petrarca Padova, presentata
tramite raccomandata dal Club veneto, in data 3 giugno, alla Segreteria del
Giudice Sportivo Nazionale. 

Il Giudice Sportivo ha rilevato come la lettera inviata dal Carrera Petrarca
Padova debba essere considerata come semplice comunicazione che, come tale,
non ha alcun effetto sul potere-dovere del GS nazionale di omologare la gara
in oggetto. 

Le norme statutarie e regolamentari della FIR impongono, infatti, al Giudice
Sportivo di omologare le gare programmate dalla Commissione Organizzatrice
FIR e di adottare le decisioni giurisdizionali di primo grado in ordine ai
ricorsi in opposizione o avverso a provvedimenti di omologazione e
disciplinari, nonché riguardo ad eventuali reclami presentati all’arbitro,
ai sensi dell’art. 72 Reg. di Giustizia. 

Il Carrera Petrarca Padova non ha presentato alcun reclamo al direttore di
gara, entro il termine perentorio di 45 minuti dal termine della partita,
potendo lamentare, con tale rimedio, proprio una violazione da parte
dell’arbitro di norme federali che abbiano influito sul regolare svolgimento
della gara, con esclusione, tuttavia, di quei comportamenti che attengono a
valutazioni tecniche. 

In mancanza della presentazione di un reclamo ex art. 72 Reg. di Giustizia,
in sede di omologazione il Giudice Sportivo non può che omologare la gara
con provvedimento di cui sopra; dichiara pertanto la comunicazione del 3
giugno 2008 inviata via fax dal Carrera Petrarca Padova inammissibile per
difetto dei presupposti e dei requisiti di cui al Reg. di Giustizia e
rigetta la richiesta di ripetizione della gara. 

Il Comunicato completo del Giudice Sportivo è disponibile nell’apposita
sezione del sito internet federale www.federugby.it 

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