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<DIV><FONT face=Garamond size=4>Grazie dell'informazione. Non me ne ero più
occupato perchè era chiaro che si trattava di una sentenza già scritta a difesa
dell'<STRONG><EM>apparato</EM></STRONG> che non può ammettere di
sbagliare.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Garamond size=4></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Garamond size=4>E così sono tutti contenti... Evviva.
</FONT><FONT face=Garamond size=4>Nessuna responsabilità è riconosciuta e
attribuita, ...il TMO è stato tecnicamente allestito e organizzato
perfettamente, ...l'arbitro ha deciso in modo inappellabile sia pure su
indicazioni di un TMO che ha visto lucciole per lanterne, tutto si è svolto in
modo ineccepibile (nel senso che di fatto è vietato eccepire). Che il buon senso
e le immagini video <U>(quelle giuste)</U> ci dicano che si tratta
invece di una grande ingiustizia è un fatto secondario e tutto sommato di minore
importanza. Ma a chi interessa tutto questo?</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Garamond size=4></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Garamond size=4>Complimenti a tutti.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Garamond size=4></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Garamond size=4>angelo</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Garamond size=4></FONT> </DIV>
<BLOCKQUOTE
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
<DIV
style="BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: black"><B>From:</B>
<A title=gaetano.palmiotto@fastwebnet.it
href="mailto:gaetano.palmiotto@fastwebnet.it">gaetano.palmiotto@fastwebnet.it</A>
</DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=rugbylist@rugbylist.it
href="mailto:rugbylist@rugbylist.it">rugbylist@rugbylist.it</A> </DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Thursday, June 26, 2008 1:08
PM</DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> [RUGBYLIST] Reclamo
Petrarca</DIV>
<DIV><BR></DIV>Nessuno ha citato - salvo mie sviste - il fatto che il reclamo
del Petrarca è stato respinto in seconda istanza dal GS.<BR>La conclusione,
come era facilmente prevedibile, è stata la seguente (estraggo dal disposto
del GS)<BR><BR>"Sulla base di queste immagini la reclamante stessa conclude la
sua richiesta affermando come sopra già esplicitato: “si<BR>tratta pertanto di
un errore del TMO, che ha determinato l’esito dell’incontro in modo del tutto
ingiusto e che impone, ad<BR>avviso della opponente, l’esigenza di annullare
l’omologazione dell’incontro e disporne la ripetizione, in via
subordinata,<BR>quanto meno dal momento della segnatura non assegnata.<BR>In
definitiva è la ricorrente medesima che qualifica l’accaduto come un errore
del TMO.<BR>Orbene, il TMO è semplicemente un ausiliario dell’arbitro per cui
il suo operato si trasfonde nella risoluzione che va ad<BR>assumere il
direttore di gara, unico abilitato a prendere la decisione finale; pertanto,
in ipotesi, è come se l’arbitro stesso<BR>avesse accordato una meta
inesistente o al contrario negato una meta valida. Questa fattispecie
“complessa”, che si<BR>sostanzia nella eventuale cooperazione di più persone:
segnalinee – tmo – arbitro, porta comunque alla conclusione<BR>sillogistica
che tutte le loro “prese di posizione” rientrano nel concetto di: “valutazioni
tecniche” come tali insindacabili da<BR>parte del GS a mente del disposto
dell’articolo 72 n. 2 punto III lettera c) Reg.di
Giustizia."<BR><BR><BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>