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<DIV style="FONT: 10pt arial"><FONT face=Verdana size=2>Come volevasi
dimostrare, si applica un regolamento che fa riferimento a norme "manuali"
mentre il ricorso in merito a decisione del TMO dovrebbe tenere conto che
l'analisi video della partita difficilmente puo' essere a disposizione delle
società nei 45 minuti successivi...almeno allo stato attuale
dell'arte...</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Verdana size=2>Speriamo che questa immensa e pilatesca lavata
di mani non sia la tenda che copre l'approssiamzione con cui si sono
introdotte le "tecnologie avanzate", ma si apra una discussione in merito tra
chi di dovere nella stanza dei bottoni, la questione merita un
approfondimento.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Verdana size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Verdana size=2>Ciao,</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Verdana size=2>fabio</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Verdana size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Verdana size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Verdana size=2><FONT size=3><B>4/6/2008 -
15:57</B><BR></FONT>Roma – Il Giudice Sportivo della FIR ha respinto l’istanza
di non omologazione e riprogrammazione della semifinale di ritorno del
Campionato Italiano Super 10 tra Cammi Calvisano e Carrera Petrarca Padova,
presentata tramite raccomandata dal Club veneto, in data 3 giugno, alla
Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale. <BR><BR>Il Giudice Sportivo ha
rilevato come la lettera inviata dal Carrera Petrarca Padova debba essere
considerata come semplice comunicazione che, come tale, non ha alcun effetto
sul potere-dovere del GS nazionale di omologare la gara in oggetto. <BR><BR>Le
norme statutarie e regolamentari della FIR impongono, infatti, al Giudice
Sportivo di omologare le gare programmate dalla Commissione Organizzatrice FIR
e di adottare le decisioni giurisdizionali di primo grado in ordine ai ricorsi
in opposizione o avverso a provvedimenti di omologazione e disciplinari,
nonché riguardo ad eventuali reclami presentati all’arbitro, ai sensi
dell’art. 72 Reg. di Giustizia. <BR><BR>Il Carrera Petrarca Padova non ha
presentato alcun reclamo al direttore di gara, entro il termine perentorio di
45 minuti dal termine della partita, potendo lamentare, con tale rimedio,
proprio una violazione da parte dell’arbitro di norme federali che abbiano
influito sul regolare svolgimento della gara, con esclusione, tuttavia, di
quei comportamenti che attengono a valutazioni tecniche. <BR><BR>In mancanza
della presentazione di un reclamo ex art. 72 Reg. di Giustizia, in sede di
omologazione il Giudice Sportivo non può che omologare la gara con
provvedimento di cui sopra; dichiara pertanto la comunicazione del 3 giugno
2008 inviata via fax dal Carrera Petrarca Padova inammissibile per difetto dei
presupposti e dei requisiti di cui al Reg. di Giustizia e rigetta la richiesta
di ripetizione della gara. <BR><BR>Il Comunicato completo del Giudice Sportivo
è disponibile nell’apposita sezione del sito internet federale
www.federugby.it <BR></DIV></BLOCKQUOTE></FONT></BODY></HTML>